Statuto del’Associazione Onlus Amici dell'”Hospice”
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Onlus Amici dell’Hospice”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede a Forlì.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci o sciolta anticipatamente.
Art. 4 – Scopo
1) L’Associazione si prefigge lo scopo di favorire una più diffusa applicazione delle cure palliative così da alleviare i sintomi del dolore nei pazienti affetti da patologia, oncologica e non, ingravescente e irreversibile, portando loro, al tempo stesso, sostegno mediante un’assistenza assidua e premurosa., perché nessuna persona sia abbandonata e lasciata sola nella fase più critica della malattia.
2) Tale scopo generale sarà perseguito tramite:
a) sviluppo e sostegno alle iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte all’applicazione attenta ed efficace delle cure palliative e all’accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone affette da tumore in fase irreversibile;
b) promozione e sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, a titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altro discipline scientifiche affini al settore clinico indicato;
c) promozione e sostegno in ricerca scientifica finalizzata agli scopi dell’Associazione;
d) promozione e sostegno alle iniziative con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del problema dei malati di tumore in fase avanzata e sull’esigenza di centri finalizzati alla soluzione di tale problema;
e) promozione, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, alle iniziative di carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei malati di tumore in fase irreversibile e che riconoscano l’istituzione e lo sviluppo dei centri sanitari specificatamente addetti alla terapia e all’assistenza di questi malati;
3) Obiettivo peculiare dell’Associazione è rappresentato da promozione e sostegno alla Rete delle Cure Palliative costituita nell’Azienda Sanitaria Locale di Forlì, in particolare tramite l’integrazione dell’offerta sanitaria dell’Hospice-Unità Cure Palliative del Dipartimento Oncologico, sito presso l’Ospedale di Forlimpopoli, mediante:
sostegno alle ricerche sui sintomi delle fasi avanzate;
acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali;
borse di studio , contratti o rimborsi per medici o altre figure professionali;
prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie se direttamente connesse al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui all’oggetto, con esclusione di ogni altra attività.
In ogni caso tutte le prestazioni di assistenza sociale o socio/sanitaria svolte a favore delle persone affette da cancro o altra patologia in fase irreversibile sono effettuate esclusivamente a titolo gratuito.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
erogazioni, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di vario tipo;
beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione tramite elargizioni o acquisti, in relazione agli eventuali utili conseguiti attraverso le gestioni annuali.
2) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quota associativa annua degli aderenti e contributi associativi;
contributi privati o da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati o di altre Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti in relazione all’art. 4 del presente statuto;
proventi di iniziative e manifestazioni culturali, sportive, sociali ed altre attività;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Art. 6 – Bilancio
1) L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio devono essere predisposti a cura del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo, che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
2) Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non possono essere in alcun modo distribuiti fra gli associati anche indirettamente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs, 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o vengano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4.
Art. 7 – Associati
1) Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che – pur essendo state ammesse a far parte dell’Associazione in un momento successivo – si impegnino a realizzare gli scopi di cui all’art. 4 del presente Statuto. Sono considerati associati coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il versamento del contributo associativo annuo. L’adesione all’Associazione è intesa a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, le ipotesi di esclusione ed il diritto di recesso.
2) Gli Associati si dividono in:
Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
Effettivi: sono le persone o gli enti ammessi all’Associazione che contribuiscono alla attività mediante il versamento in denaro di una quota associativa fissata dall’Assemblea dei soci annualmente;
Sostenitori: soci che versano un contributo annuo di entità fissata dal Consiglio Direttivo in aggiunta alla quota ordinaria.
3) La distinzione degli Associati nelle suddette categorie non comporta un differente trattamento in merito alla disciplina del rapporto associativo. In particolare ogni Associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e, se maggiori di età, di esprimere il proprio voto.
Art. 8 – Criteri di ammissione e di cessazione della qualità di socio
1) L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati nella quale si accettano le finalità dell’associazione.
2) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea che delibera l’approvazione del bilancio dell’anno precedente. In apposito, distinto libro, da tenere costantemente aggiornato, saranno annotati i soci da assoggettare ad assicurazioni in quanto impegnati in attività di volontariato.
3) La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso volontario;
c) per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito o, comunque, entro tre mesi dalla messa in mora a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
d) per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per il venir meno dei requisiti richiesti per la appartenenza all’Associazione.
4) L’esclusione dei soci – nei casi sub c)-d)-e)-f) – è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati a mezzo raccomandata A.R. ai soci gli addebiti che vengono loro mossi concedendo ai medesimi la facoltà di proporre controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata A.R. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso, in mancanza di che il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo anno successivo.
5) Il socio che per qualsiasi motivo cessa da tale qualifica non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati a qualsiasi titolo.
Art. 9 – Doveri e diritti dei soci
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a versare la quota associativa annua di cui al precedente articolo
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto anche se socio sostenitore.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Revisore dei Conti
L’elezione degli Organi Amministrativi è improntata alla massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo e non può essere in alcun modo vincolata o limitata.
Art. 11 – Assemblea dei Soci
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro associato, il quale non potrà ricevere più di due deleghe
2) L’Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e le direttive concernenti tutta la attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio di cui all’art. 6, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Revisore dei Conti;
c) delibera sull’eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) stabilisce, in aggiunta alla quota annuale, il contributo, pur esso annuale, per i soci che intendono acquisire la qualifica di “socio sostenitore”.
3) L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dei Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario della stessa e, se è necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da spedire almeno otto giorni liberi prima della data di riunione . In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo. Le modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo sono determinate dall’Assemblea prima dell’inizio della votazione.
5) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
6) L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
7) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato esclusivamente i soci.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo cessi dall’incarico, l’Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso che cessi oltre la metà dei membri del Consiglio l’Assemblea deve provvedere entro breve termine alla nomina di un nuovo Consiglio.
3) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre la proposta di bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario; le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate nella stessa persona;
d) deliberare sulle domande di ammissione a socio
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente statuto non riservino all’Assemblea dei soci.
4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
5) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella adunanza successiva e conservati agli atti, salvo diversa disposizione da assumersi dal Consiglio e da inserire nel verbale. A titolo consultivo possono essere invitati di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell’Associazione. La scelta delle persone e l’invito verranno effettuati dal Presidente su conforme richiesta di uno o più Consiglieri.
Art. 13 – Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, dirigendone i lavori.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio (sia amministrativo che giurisdizionale). In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni e la rappresentanza dell’Associazione spettano (disgiuntamente) al Vice-Presidente.
3) Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l’organizzazione amministrativa della Associazione.
4) Il Presidente può per singoli atti rilasciare – con parere favorevole del Consiglio Direttivo – procura speciale ad altro membro di questo. Le operazioni relative all’utilizzo di disponibilità liquide devono essere effettuate con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice-Presidente.
Art. 14 – Il Revisore dei Conti
1) Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea con votazione apposita subito dopo la nomina o il rinnovo del Comitato direttivo e per la prima volta nell’atto costitutivo. Esso deve possedere i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione affidatagli. Resta in carica tre anni e può essere rieletto con le modalità prescritte. Con le stesse modalità si procede alla sua sostituzione in caso di cessazione dell’incarico per dimissioni, per incompatibilità, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito la nomina o per ogni altra causa che gli impedisca l’espletamento delle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
2) Spettano all’organo anzidetto la vigilanza ed il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale della Associazione, sugli inventari e sul bilancio. Sull’attività svolta il revisore riferisce annualmente all’Assemblea con apposita relazione.
Art. 15 – Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa, compresa quella del Revisore dei Conti, viene ricoperta a titolo gratuito. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei soci.
Art. 16 – Scioglimento
1) Lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
2) L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e all’individuazione dell’Ente cui destinare il proprio patrimonio residuo, che deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 62, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17 – Utilizzo denominazione
1) Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà necessario l’utilizzo della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 18 – Rinvio alla normativa generale
1) Per quanto qui non espressamente riportato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla legge (quadro) 11 agosto 1991 n. 266 ed alla legge della Regione Emilia-Romagna 2 settembre 1996, n. 37; si fa altresì richiamo – in quanto compatibili con tali leggi – alle norme del capo III del titolo II del libro del codice civile.